Istanza di autotutela e silenzio della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che, per poter configurarsi il silenzio-inadempimento, non è sufficiente che la P.A., compulsata da un privato che presenta un’istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è altresì necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sull’istanza del privato.
In caso di presentazione di istanze di autotutela, la P.A. non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva la P.A. per la tutela dell’interesse pubblico.
Nel caso di specie, peraltro, il potere di annullamento d’ufficio era sollecitato dai privati decorsi oltre tre anni dal rilascio dell’avversato permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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