L’autorizzazione postuma al superamento del limite massimo di lunghezza degli atti processuali
Il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere concessa l’autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali degli atti del processo – di cui all’art. 3, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 – qualora non sussistano, o comunque la parte richiedente non alleghi, i gravi e giustificati motivi di cui al successivo art. 7.
Post di Alberto Antico – avvocato
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