L’azione di ottemperanza di chiarimenti
Il TAR Veneto ha affermato che l’ottemperanza cd. di chiarimenti (art. 112, co. 5 c.p.a.) costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per la P.A. qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l’intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l’esatta interpretazione della sentenza ottemperanda. Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio (deve esservi una effettiva res dubia) o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni rese, né allo scopo di investire il Giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione della sentenza nell’ambito del rapporto tra le parti e la P.A.
Nel caso di specie, a fronte ad una sentenza del TAR che accertava l’obbligo per la Regione di convocare una conferenza di servizi per esaminare una proposta viabilistica di un Comune (a valle di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento), non poteva la Regione stessa promuovere un’azione di ottemperanza di chiarimenti per far accertare che il Comune non aveva diritto all’approvazione della suddetta opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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