Le notifiche eseguite dall’avvocato
La l. 03 luglio 2023, n. 87, di conversione con modificazioni del d.l. 51/2023, ha aggiunto al corpo del decreto-legge l’art. 4-ter, che entra in vigore il 06.07.2023, rubricato Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
La legge è stata pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 155 del 05.07.2023, cfr. link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/05/23G00096/sg.
La norma stabilisce che l’efficacia delle disposizioni dell’art. 3-ter, co. 2 e 3 della l. 53/1994, introdotto dal d.lgs. 149/2022, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del precedente comma 1 (cioè via PEC) non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Le norme sospese prevedono che, nei casi previsti dal co. 1 cit. (notifica di atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali), quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
- a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel 10° giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
- b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale ex 6-quater d.lgs. 82/2005, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 cit. non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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