Le regole di zonizzazione e di localizzazione non hanno natura regolamentare e vanno impugnate nel termine di decadenza dalla pubblicazione dello strumento urbanistico

17 Nov 2014
17 Novembre 2014

Il TAR Veneto precisa che le regole di zonizzazione e di localizzazione contenute nel PRG non hanno natura regolamentare e, quindi, l'interessato che voglia contestarle deve impugnarle nell'ordinario termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione dello strumento urbanistico. Viceversa, le disposizioni di tipo regolamentare contenute nello strumento urbanistico  (che sono quelle suscettibili di ripetuta applicazione) esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di questo. Nel caso in esame l’area utilizzata dalla ditta era classificata dal PRG (a suo tempo non impugnato)  come “zona produttiva D/s destinata ad attività per il trattamento e/o recupero di materiali inerti o terrosi” e si pretendeva di contestare tale classificazione in sede di impugnazione di un PUA. Tale impugnazione, quindi, è risultata tardiva.

Si legge nella sentenza n. 1368 del 2014: "Ne deriva che, stante l’immediata lesività di tali previsioni urbanistiche, l’odierno ricorrente aveva l’onere d’impugnarle tempestivamente davanti al giudice amministrativo; non essendosi egli attivato in tal senso, tali previsioni devono ritenersi nei suoi confronti definitive ed inoppugnabili.

1.2. In ordine all’onere di immediata impugnazione delle norme di zonizzazione degli strumenti urbanistici vi è giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato; si veda tra le ultime: sez. III, 16 aprile 2014, n. 1955 secondo cui "In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.): mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione".

Sull’argomento, risolvendo un caso per certi versi analogo, si è espressa conformemente questa sezione con una recente sentenza del 9 luglio 2014, n. 990, ove, sul presupposto dell'immediato effetto conformativo dello jus aedificandi derivante dalla diversa zonizzazione, si è puntualizzata la necessità - per i terzi pregiudicati dalla nuova previsione urbanistica, onde evitare il consolidarsi di tali previsioni in favore dei titolari delle aree interessate dalle nuove edificazioni (nel presente caso dalla nuova destinazione produttiva) - di contestarne il contenuto entro il termine di decadenza, a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

In difetto di tale gravame, le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili.

 1.3. Nel caso di specie, l’impatto che la nuova previsione di zona (che destinava quella parte del territorio ad attività produttive speciali o particolari, fra cui il trattamento d’inerti) avrebbe avuto sull’area confinante di proprietà del ricorrente, come da questi lamentato con il presente ricorso (in termini di sversamento delle acque di dilavamento, alterazione del piano di campagna, eccessivo ombreggiamento delle colture con alberi di alto fusto posti sul confine, polvere, pulviscolo, inquinamento acustico), era quindi d’immediata percezione già sulla base della previsione dell’ art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G., come successivamente confermata dal P.A.T.I., senza dover attendere ulteriori specificazioni dettate dal P.U.A. ovvero dai titoli edilizi.

1.4. Pertanto, Sergio Gabaldo, non avendo impugnato tempestivamente le suddette previsioni degli strumenti urbanistici generali, non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio dall’eventuale annullamento del piano attuativo, proprio perché la lesione del concreto interesse fatto valere non è ad esso direttamente riconducibile, essendo l’attività produttiva di trattamento e recupero inerti prevista dal P.R.G..

Ne deriva che il ricorso principale deve essere giudicato inammissibile per carenza d’interesse per ciò che riguarda l’impugnazione del P.U.A. ed irricevibile per tardività per quanto riguarda l’impugnazione dell’art. 14.5 delle n.t.a. del P.R.G..

2. Risulta altresì evidente come, per le medesime ragioni, alcun diretto vantaggio, in rapporto all’interesse dedotto, il ricorrente potrebbe trarre dall’annullamento del permesso di costruire in sanatoria (avente ad oggetto la realizzazione della recinzione, della pavimentazione e della pesa) e della convenzione urbanistica per l’attuazione del P.U.A., atti impugnati con i primi motivi aggiunti. Peraltro, mentre da una parte, avverso quest’ultima convenzione, non viene dedotta alcuna illegittimità propria, dall’altra, è palese che alcun pregiudizio può derivare alla sfera giuridica del ricorrente dalla realizzazione delle suddette opere oggetto di sanatoria in sé e per sé considerate, essendo queste unicamente strumentali all’esercizio dell’attività produttiva di trattamento di materiali inerti, la quale, si è detto, deriva la propria legittimazione dal P.R.G.".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1368 del 2014

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