Legittimazione a ricorrere avverso la penale richiesta dal Comune
Nel caso di specie, la societĂ A ricorreva innanzi al TAR Veneto chiedendo che fosse accertata la non debenza della somma richiesta a titolo di penale alla societĂ B da un Comune, per il presunto ritardo nel pagamento di un debito sorto da un accordo di programma stipulato tra il Comune e B, con riferimento ad un compendio immobiliare poi dato in leasing da B ad A.
La ricorrente, pur non avendo sottoscritto l’accordo di programma, affermava la sussistenza del proprio interesse a ricorrere sulla base del contratto di locazione finanziaria, con il quale si era convenuto che il corrispettivo della locazione fosse determinato, tra l’altro, anche in ragione dei costi che B avrebbe sostenuto per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione dell’immobile, ivi inclusi eventuali oneri urbanistici.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere, dato che la società A non era parte dell’accordo di programma che originava la pretesa del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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