Legittimazione al ricorso giurisdizionale in capo all’AGCM
L’art. 21-bis l. 287/1990 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), cd. Antitrust, la legittimazione “ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”.
Ne è suscitato un fervido dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul fatto che questa norma integri un’ipotesi eccezionale di giurisdizione amministrativa di diritto oggettivo.
Il Consiglio di Stato, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione, ha offerto una pregevole ricostruzione dogmatica di questa previsione legislativa.
In estrema sintesi, l’AGCM è stato riconosciuto come ente esponenziale degli interessi in materia concorrenziale, in quanto tale legittimato ad impugnare gli atti che ledano siffatti interessi, con salvezza della natura soggettiva del processo amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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