Legittimazione del singolo condominio a proporre un ricorso al TAR in aggiunta a quello dell’amministratore del condominio

20 Ago 2024
20 Agosto 2024

Il TAR Milano ha riconosciuto la legittimazione del singolo condomino a proporre un ricorso al TAR, in aggiunta a quello proposto dall'amministratore condominiale, per un intervento edilizio che pregiudica le parti comuni del condominio e questo per due ragioni: 1) in base al criterio della "vicinitas"; 2) per il diritto "pro quota" sui beni comuni.

Circa il pregiudizio collegato alla "vicinitas" scrive il TAR: "Con un’ultima eccezione la ricorrente deduce infine che i singoli condomini sarebbero privi di interesse ad impugnare in quanto non avrebbero dimostrato di subire un reale pregiudizio dall’intervento avversato, non essendo peraltro neppure certo che i loro appartamenti siano posti sul lato del condominio che confina con l’area di proprietà della controinteressata.

Anche questa eccezione non merita condivisione in quanto non è contestato che l’intervento di cui si discute inciderà notevolmente sull’utilizzo di alcune delle parti comuni (ad esempio, gli androni condominiali oggi poco utilizzati dalle automobili, fungeranno in futuro da collegamento fra via pubblica e autorimesse). Questo elemento porta a ritenere che l’intervento contestato può arrecare pregiudizio agli interessi dei suindicati condomini per i quali, pertanto, va affermata la sussistenza dell’interesse a ricorrere".

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Scrive il TAR: "Deve pertanto ritenersi, sino a prova contraria, che tali soggetti siano proprietari di unità abitative collocate all’interno di tale super condominio il quale, a sua volta, non è contestato essere posto in adiacenza all’aera presso la quale si sta realizzando l’intervento in questa sede avversato.

Si deve pertanto altresì ritenere che, in applicazione del criterio della vicinitas, i medesimi soggetti, in quanto proprietari esclusivi di beni immobili collocati in prossimità dell’intervento oggetto del presente giudizio, siano legittimati a proporre ricorso. 

Va inoltre osservato che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il singolo condomino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, ha legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa (cfr. Cassazione civile sez. II, 14 giugno 2023, n. 16934). La legittimazione dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS deriva quindi anche dal loro diritto pro quota sui beni condominiali, diritto che, come detto e come subito verrà chiarito, potrebbe risultare pregiudicato dall’intervento di cui si discute".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza_Tar Milano 2353 del 2024

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