Legittimazione dell’amministratore del condominio a proporre ricorso al TAR
Il TAR Milano ha precisato che l'amministratore del condominio è legittimato a proporre ricorso giurisdizionale, senza la necessità di una deliberazione consiliare, quando un intervento edilzio risulti pregiudizievole per la parti comuni del condominio.
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Scrive il TAR : "Con altra eccezione la controinteressata deduce il difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio a proporre giudizio di impugnazione contro l’atto 17 ottobre 2023, e ciò in quanto nessuna deliberazione condominiale (neppure quella approvata in data 27 febbraio 2023) gli avrebbe conferito tale potere.
Ritiene il Collegio che questa eccezione sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale ribadito di recente anche dalla Sezione, <<L'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di autorizzazione assembleare, a proporre giudizio ex art. 1131 c.c. laddove l'azione avviata ricada nell'ambito delle sue competenze tra le quali, a norma dell'art. 1130 c.c. n. 4, rientra anche il compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 15 novembre 2023, n. 2659. Si veda anche Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2023, n. 342; T.A.R. Napoli, sez. IV, 04/10/2022, n. 6138; T.A.R. Brescia, sez. II, 09/05/2022, n. 462; Cons. Stato, Sez. IV, 14.01.2016. n. 81).
Ciò precisato si deve ora rilevare che, come verrà illustrato nel prosieguo, l’intervento di cui è causa può risultare pregiudizievole per il godimento delle parti comuni del super condominio amministrato dalla società ricorrente; si deve pertanto ritenere che quest’ultima sia legittimata alla proposizione del presente ricorso, e ciò nonostante la delibera assembleare del 27 febbraio 2023 non le attribuisca espressamente il potere di proporre azione giurisdizionale".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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