Misure di salvaguardia nella pianificazione urbanistica
Nel caso di specie, il privato impugnava il provvedimento col quale il Comune disponeva la sospensione in salvaguardia di un’istanza di permesso di costruire (PdC) per cambio d’uso con opere, da artigianale a commerciale (da deposito a bar) di un magazzino a servizio di una piscina.
La salvaguardia conseguiva all’adozione di una variante al P.I. del 2020, poi approvata con una non impugnata delibera consiliare del 2004, che classificava l’area in parola come spazio per attrezzature a parco, gioco e lo sport.
Il TAR Veneto ha affermato che con il decorso del triennio di legge (art. 12, co. 3 d.P.R. 380/2001) e, in ogni caso, con l’approvazione definitiva della variante, la misura di salvaguardia aveva cessato di produrre effetti, cosicché il ricorso proposto dal privato era divenuto improcedibile. Analoga conseguenza si doveva comunque derivare dall’omessa impugnativa dell’approvazione della variante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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