Non può essere lamentata una disparità di trattamento se il provvedimento più favorevole rilasciato al terzo è illegittimo
Il Consiglio di Stato ricorda che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile, peraltro, soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo
Si legge nella sentenza n. 4867 del 2014: "La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che: “In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione” (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124)".
“Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
Un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (nel caso di specie, appurata la non condonabilità dell’abuso, non rileva la circostanza che, in casi analoghi, opere simili sono state condonate, atteso che, se pure esistesse identità di situazioni, la sanatoria rilasciata dovrebbe considerarsi illegittima e, come tale, inidonea a fungere da <<tertium comparationis>> al fine di sorreggere il denunciato vizio di disparità di trattamento)” (Con. St. sez. VI, 5 marzo 2013, n. 2548).
Nel caso di specie non è stato in alcun modo dimostrato che i provvedimenti favorevoli (mai depositati in giudizio) rilasciati in favore di soggetti, che, secondo parte ricorrente versavano nella medesima situazione, siano stati adottati legittimamente".
Dario Meneguzzo - avvocato
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