Il diniego di sanatoria per mancata osservanza delle distanze dal piede dell’argine è di competenza del TSAP

14 Ott 2014
14 Ottobre 2014

Il TAR Veneto ricorda che rientra nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la controversia sul  provvedimento di diniego di sanatoria e di rimozione, emesso per la violazione dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904, in materia di distanze dai piedi dell'argine del fiume. 

Si legge nella sentenza n. 1289 del 2014: "Ritiene il Collegio che vada dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che, tenuto conto dell’autorità amministrativa interessata, delle ragioni del provvedimento e delle caratteristiche dell'area ove è stato realizzato il manufatto, rientra nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque.

Invero, è pacifico che il provvedimento impugnato di diniego di  sanatoria e di rimozione è stato emesso, sulla base del R.D. n. 523/1904, da un’autorità amministrativa specificamente preposta alla tutela del buon regime delle acque pubbliche ed è motivato in base alla dislocazione dell’intervento di scavo/movimento terra in questione, a distanza inferiore a dieci metri lineari dall'argine del corso d'acqua “Vaio Pissarotta”, in violazione dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904.

Orbene, richiamato e condiviso l'orientamento espresso dalla Cassazione in fattispecie analoga (cfr. Cass. SS. UU. Ord. n. 10845 del 12.5.2009), rientra nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la controversia relativa al diniego di sanatoria per mancata osservanza delle distanze dal piede dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904.

La giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933, ha invero per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che siano comunque caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restando escluse solo le controversie in cui tale incidenza si manifesti in via del tutto marginale o riflessa.

Poiché nel caso in esame è indubbio che il provvedimento impugnato è motivato in base alla dislocazione del manufatto a distanza inferiore a quella prevista, così da palesare la diretta incidenza dell’opera sul regime delle acque pubbliche, costituendo, invece, questione di merito,  l’effettiva qualificabilità del “Vaio Pissarotta” come corso d’acqua, ne consegue che la controversia in ordine alla legittimità del diniego di sanatoria e dell’ordine di rimozione opposti deve essere devoluta al giudizio del Tribunale Superiore delle Acque".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1289 del 2014 

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