Il Comune può legittimamente integrare la normativa in materia di Isee

14 Ott 2014
14 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto si occupa della compartecipazione alla retta sanitaria chiarendo che il Comune legittimamente può integrare e/o modificare la disciplina Isee prevista dal legislatore regionale e/o statale.

Nella sentenza n. 1284 del 2014 si legge che: “Con il primo e quarto dei motivi del ricorso introduttivo e con le analoghe censure del primo e del quarto dei motivi aggiunti, il ricorrente in sostanza afferma che i criteri previsti dalla normativa nazionale sull’Isee sono inderogabili in tutte le loro componenti in quanto esercizio della potestà normativa statale di carattere esclusivo in materia di livelli essenziali di assistenza.

Le censure proposte si fondano su un orientamento interpretativo in passato fatto proprio dal giudice amministrativo di appello a partire dalla sentenza della Sez. V, 16 marzo 2011, n. 1607 e condiviso anche da alcune pronunce di questo tribunale (ad es. Tar Veneto, Sez. III, 3 febbraio 2012, n. 132; id. 7 giugno 2011, n. 950), secondo il quale la materia trovava la propria esaustiva disciplina nella normativa statale da ritenersi immediatamente applicabile e vincolante per le Regioni e gli enti locali.

Come è noto, un tale indirizzo è tuttavia stato oggetto di revisione alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296, la quale, dopo aver compiuto un’analitica ricostruzione della normativa succedutasi nella materia, ha rilevato come la normativa statale non immediatamente efficace, perché rinvia la sua attuazione ad altre fonti normative di carattere secondario mai adottate, non è direttamente applicabile, ed ha altresì sottolineato che gli atti di indirizzo e coordinamento adottati in materia prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione - che ha ridisegnato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni attribuendo alla potestà legislativa di tipo residuale ed esclusivo di queste la materia dei servizi sociali - hanno perso il loro carattere cogente, privando la materia di una cornice statale vincolante per l’attività normativa ed amministrativa di Regioni ed enti locali.

Infatti, chiarisce la Corte Costituzionale, poiché la competenza regionale in materia di servizi sociali è divenuta di tipo residuale e non più concorrente, la previsione di un piano statale nazionale e con l’indicazione da parte dello Stato dei principi e degli obiettivi della politica sociale, nonché delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali, previsto dalla normativa previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione, è stata superata.

Secondo la sentenza citata, una conferma della consapevolezza del legislatore della necessità di adeguare il quadro normativo al nuovo riparto della competenze legislative, si ricava dall’art. 46, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), il quale, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei servizi sociali di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), ha disciplinato ex novo la procedura per la loro approvazione, indicando i vincoli posti dalla finanza pubblica, il potere di proposta rimesso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e l’intesa con la Conferenza unificata.

Ciò premesso, deve allora rilevarsi che in assenza di una disciplina statale di carattere cogente, le Regioni sono abilitate a dettare una propria disciplina in materia con norme transitorie di carattere cedevole nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) (cfr. Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296) e che, come chiarito dal Consiglio di Stato, in attesa di un intervento normativo regionale deve ritenersi legittimo anche un intervento di carattere regolamentare del Comune (cfr. il punto 8 in diritto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2013, n. 3574, di riforma di una pronuncia di questo Tribunale, e la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2013, n. 1631 che ribadisce che è possibile per gli enti erogatori intervenire legittimamente con propri regolamenti nel disciplinare la materia).

Su quest’ultimo punto, il Collegio ritiene condivisibile la conclusione per la quale va riconosciuto al Comune, come è avvenuto nel caso di specie, lo spazio per un proprio intervento normativo in attesa di quello della Regione, in primo luogo perché vi sono norme di carattere primario che attribuiscono una specifica competenza regolamentare al Comune in materia (l’art. 3, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, prevede che gli enti erogatori delle prestazioni sociali, nel caso di specie il Comune, possa definire criteri ulteriori di selezione dei beneficiari accanto all’Isee, e l’art. 1 del medesimo decreto ammette che gli enti erogatori ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione possano prevedere modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari), ed in secondo luogo perché vi sono norme che conferiscono l’esercizio di specifiche funzioni amministrative in materia (l’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 attribuisce infatti ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale anche, al comma 4, con specifico riferimento all’integrazione economica in caso di ricovero stabile presso strutture residenziali) e per questa via può quindi trovare espansione la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cost., per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

Ciò premesso devono pertanto essere respinte le censure di cui al primo e quarto motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti con le quali il ricorrente lamenta la mancata pedissequa applicazione dell’Isee, in quanto, in assenza di norme statali cogenti direttamente applicabili o di norme regionali, deve ritenersi legittimo l’intervento del Comune che è intervenuto con una propria regolamentazione (il ricorrente per la prima volta in memoria invoca la violazione dell’art. 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, che si richiama l’applicazione dell’Isee ai fini dell’accesso alle agevolazioni e alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario; la censura di violazione di tale disposizione deve ritenersi tardiva perché non contenuta né nel ricorso introduttivo, né nei motivi aggiunti; peraltro argomenti di carattere letterale e sistematico inducono a ritenere la medesima applicabile alle sole provvidenze erogate direttamente dalla Regione perché mantenute in forma accentrata, e non alle prestazioni erogate dai Comuni).

  1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta l’illegittimità della previsione secondo la quale, ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, devono essere computate anche la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, quando invece la normativa statale non computa i redditi, come quelli citati, esenti da Irpef.

Anche questa censura non può essere accolta, in quanto un intervento normativo di questo tipo da parte del Comune, come sopra precisato, non può ritenersi precluso.

Infatti, come è stato affermato, ai fini della compartecipazione alla spesa di determinate prestazioni assistenziali (come per il ricovero in una struttura assistenziale), deve ritenersi ammissibile “che gli enti erogatori integrino la disciplina in tema di Isee, prevedendo nei loro regolamenti di tener conto anche di redditi non imponibili e non considerati nella Isee - quali la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento - ai fini della valutazione della situazione economica degli assistiti per la compartecipazione alle spese per il ricovero in strutture assistenziali, anche se tali redditi non rientrano tra quelli utili per il calcolo dell’Isee” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2013, n. 1631; id. 14 gennaio 2014, n. 99; id. 28 settembre 2012, n. 5154), dato che non appare irragionevole parametrare il contributo ai costi connessi all’organizzazione e gestione di un servizio di carattere residenziale che deve far potenzialmente fronte all’assolvimento di tutti i compiti di mantenimento e di cura della persona assistita.

Anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti devono essere respinte.

  1. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti il ricorrente lamenta l’illegittimità della previsione secondo la quale non viene lasciata all’assistito una quota di almeno il 50% del reddito minimo di inserimento come previsto dall’art. 24, comma 1, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Neppure tale censura può essere accolta in quanto è vero che parte della giurisprudenza ha riconosciuto a tale norma la valenza di un principio direttivo al quale devono attenersi le amministrazioni pur in assenza dell’esercizio delega legislativa prevista dall’art. 24, comma 1, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e mai attuata (se non a livello sperimentale temporaneo e territorialmente limitato), ma un tale criterio può trovare applicazione solo ove la Regione non abbia in proposito dettato una propria disciplina (come chiarito dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296), con la conseguenza che legittimamente il Comune ha dato applicazione nella fattispecie alla disposizione di cui all’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009, la quale prevede che “per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale, l’importo di cui al comma 1 è ridotto in misura pari alle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti”.

Quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296, induce inoltre a dover dichiarare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009, eccepita dal ricorrente, dovendosi riconoscere la legittimazione della Regione a disciplinare, non in contrasto con i livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato, la materia dei servizi sociali che va ascritta alla sua potestà legislativa esclusiva di carattere residuale”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1284 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC