Potere cautelare del G.A. avverso gli atti meramente applicativi di una legge regionale

11 Lug 2023
11 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi per conflitto tra Enti promossi dalla Regione del Veneto contro lo Stato, e per esso il TAR Veneto, il quale emanava due ordinanze cautelari con cui disponeva che «vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine».

Le ordinanze erano pronunciate nel contesto del giudizio di impugnazione dell’approvazione del Piano faunistico-venatorio ad opera dell’art. 1 l.r. Veneto 2/2022, con specifico riferimento alla riduzione della porzione del territorio del Comune di Caprino Veronese rientrante nella zona faunistica delle Alpi (ZFA) di cui all’art. 11 l. 157/1992, nonché alla totale esclusione del Comune di Rivoli Veronese dalla medesima ZFA. Con successivi motivi aggiunti, erano impugnati gli atti amministrativi applicativi della l.r. Veneto 2/2022 i quali – in attuazione della esclusione dei territori di cui supra dal regime giuridico della ZFA – rimodulavano conseguentemente i comprensori alpini in cui quest’ultima è suddivisa ex art. 14, co. 4 l. 157/1992 e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), escludendo tali territori dai primi e includendoli nei secondi. Questi ultimi atti amministrativi erano oggetto di sospensione cautelare da parte del TAR Veneto.

La Regione sosteneva che le ordinanze de quibus, avendo disposto in diretto e radicale contrasto con le previsioni della l.r. Veneto 2/2022, sarebbero state adottate in carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo, avrebbero leso l’autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché le competenze costituzionali del Consiglio regionale.

La Consulta ha respinto questa tesi.

Nel caso in esame il TAR Veneto, nell’adottare una misura cautelare di natura sospensiva e, dunque, “tipica”, ha solo chiarito quali fossero gli effetti necessariamente conseguenti all’esercizio del potere cautelare di sospensione degli atti applicativi della legge, specificando quale sia la disciplina del prelievo venatorio nei territori interessati, come conseguenza diretta e automatica della disposta sospensione.

La misura trova applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei Comuni interessati, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria spettante alla Regione sull’intero suo territorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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