Poteri di appello dell’interveniente ad adiuvandum

29 Lug 2021
29 Luglio 2021

Il Consiglio di Stato evidenzia che il soggetto che interviene in primo grado ad adiuvandum, trovandosi in una posizione accessoria e dipendente rispetto a quella del ricorrente, può appellare la sentenza che rigetta il ricorso solamente per questioni che lo riguardano direttamente, quale la dichiarazione di inammissibilità del suo intervento o la condanna alle spese.

Non può, invece, impugnare autonomamente la sentenza per ragioni connesse al merito della decisione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC