Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel giudizio amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio amministrativo, avente natura di giurisdizione soggettiva, il giudice è vincolato ai motivi dedotti dalle parti entro i limiti delle allegazioni compiute nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a. È precluso al giudice individuare d’ufficio profili di illegittimità che non siano stati specificamente allegati, o che non siano desumibili in modo inequivoco dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso.
Nel caso di specie, è stata ritenuta viziata da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza che accoglieva una censura (illegittimità della variante al PRG per omesso screening VAS) fondandola su circostanze di fatto (modifiche alle NTA e variazione degli standard urbanistici) emerse solo in sede di verificazione istruttoria o nelle memorie difensive.
Post di Alberto Antico – avvocato
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