La notifica del ricorso al G.A. da parte di un avvocato non abilitato all’attività di notificazione
Il TAR Palermo ha affermato che l’invio di un ricorso al G.A. a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, nella qualità di soggetto abilitato a stare in giudizio personalmente, ma non abilitato allo svolgimento dell’attività di notificazione, costituisce una notificazione inesistente, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all’atto di notifica.
La notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!