Requisiti della pronuncia di cessazione della materia del contendere
Nel caso di specie, il decreto di esproprio impugnato innanzi al TAR veniva parzialmente annullato in autotutela dalla P.A., la quale procedeva poi ad emanarne uno nuovo.
Il ricorrente e anche il controinteressato chiedevano al TAR di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha invece pronunciato l’improcedibilità della domanda di annullamento, poiché la cessazione della materia del contendere presuppone: 1) la rimozione del provvedimento impugnato; 2) la soddisfazione dell’interesse morale o risarcitorio del ricorrente.
Quest’ultimo requisito non era soddisfatto nel caso specifico.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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