Rito avverso il silenzio-inadempimento e mere attività materiali della P.A.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., il rimedio giurisdizionale è esperibile soltanto nei casi in cui sussista in capo alla P.A. un obbligo giuridico di provvedere mediante l’adozione di un atto amministrativo tipizzato, volto a incidere nella sfera giuridica del richiedente. Tale ipotesi non sussiste quando l’istanza del privato concerna l’esecuzione di mere attività materiali – come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di un alveo fluviale o di pulizia di un corso d’acqua – che non postulano l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso. In tali casi, l’inerzia della P.A. non integra violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 l. 241/1990, ma può eventualmente costituire mera omissione di fatto priva di rilievo ai fini del rito sul silenzio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!