La differenza tra improcedibilità e cessata materia del contendere
Il TAR Veneto ha affermato che la cessata materia del contendere implica un accertamento nel merito della soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, ovvero del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, oggetto di una pronuncia in rito, si verifica quando nel corso del giudizio sopraggiunge una situazione di fatto o di diritto che determina una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. e amministrato che rende inutile la prosecuzione del giudizio ed una pronuncia di merito: l’accoglimento della domanda proposta (in specie l’annullamento degli atti impugnati) non reca più alcuna utilità al ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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