Sui controinteressati
Il TAR Veneto ribadisce che la valutazione dell’esistenza del possibile controinteressato si deve basare su due criteri, uno sostanziale e uno formale, che devono sussistere simultaneamente: il criterio sostanziale è la titolarità di una posizione di vantaggio derivante dal provvedimento impugnato (interesse uguale e contrario a quello del ricorrente); quello formale è l’agevole individuazione del soggetto da parte di chi impugna.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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