Sulla sopravvenuta carenza di interesse
Il TAR Veneto evidenzia l’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nell’ipotesi in cui fosse stato originariamente impugnato il provvedimento che dichiarava l’improcedibilità di un’istanza di sanatoria, poi seguito da una seconda istanza di sanatoria, rigettata dal Comune.
Gli atti erano divenuti improcedibili in quanto:
- in parte le opere erano state sanate;
- la violazione del contraddittorio (quale art. 10-bis l. n. 241/1990) contestata era stata sanata con una sua riapertura a seguito della presentazione della nuova istanza;
- le altre violazioni erano state ritenute ravvisabili anche nel successivo diniego, e come tali contestate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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