Sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il TAR Veneto ha recentemente ricordato il principio per cui la mancata impugnazione degli atti successivi (inclusa la Variante al PRG) che confermino, ovvero addirittura aggravino, la posizione del ricorrente, comporta la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Questo rileva anche quale comportamento ex artt. 30, co. 3 c.p.a. e 1227, co. 2 c.c., che escludono la possibilità di risarcimento del danno anche nel caso in cui non vengano diligentemente esperiti tutti i mezzi di tutela che l’ordinamento mette a disposizione.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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