Varianti urbanistiche: non c’è l’onere di impugnare l’adozione
Il T.A.R. afferma che non c’è affatto l’obbligo, ma soltanto la facoltà, di impugnare l’adozione di una variante urbanistica. L’onere impugnatorio, infatti, sorge soltanto con la sua approvazione. Nella medesima sentenza il Collegio si sofferma sui poteri pianificatori dell’Amministrazione comunale sul c.d. affidamento qualificato del privato, in particolare in presenza di un “fondo intercluso” o “residuo”.
Post di Matteo Acquasaliente
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