Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, qualora l’appellante lamenti a ragione che il TAR in primo grado ha omesso di decidere una delle sue domande, ciò non costituisce motivo di annullamento con rinvio.
Perciò, la domanda non decisa in primo grado verrà scrutinata dal Giudice d’appello, sulla base delle sole allegazioni che il ricorrente aveva già offerto in prime cure.
Nel caso di specie, il privato aveva sollevato in primo grado una domanda risarcitoria avverso la P.A., non decisa dal TAR: tale domanda però era gravemente carente di argomenti a sostegno, perciò il Consiglio l’ha rigettata per mancato soddisfacimento dell’onere della prova, senza tener conto di quanto esposto per la prima volta in appello.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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