Danno da ritardo da parte della P.A.

21 Lug 2020
21 Luglio 2020

Il TAR Veneto ha ricordato che per ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno da ritardo bisogna rispettare i termini ex art. 30, co. 3 e 4 c.p.a., mentre per ottenere la condanna all’indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis l. 241/1990 ss.mm.ii.) è necessaria la previa attivazione del potere sostitutivo (art. 2, co. 9-bis l. 241 cit.).

Si segnala, come curiosità linguistica, che la sentenza rispolvera la dicitura “termine elasso” per indicare un termine spirato: l’etimologia di “elasso” è riconducibile al latino elapsus, participio passato del verbo elābor, il cui significato letterale è “cadere, sdrucciolare”, perciò metaforicamente “sfuggire, sparire”.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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