Danno da ritardo da parte della P.A.
Il TAR Veneto ha ricordato che per ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno da ritardo bisogna rispettare i termini ex art. 30, co. 3 e 4 c.p.a., mentre per ottenere la condanna all’indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis l. 241/1990 ss.mm.ii.) è necessaria la previa attivazione del potere sostitutivo (art. 2, co. 9-bis l. 241 cit.).
Si segnala, come curiosità linguistica, che la sentenza rispolvera la dicitura “termine elasso” per indicare un termine spirato: l’etimologia di “elasso” è riconducibile al latino elapsus, participio passato del verbo elābor, il cui significato letterale è “cadere, sdrucciolare”, perciò metaforicamente “sfuggire, sparire”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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