Domanda risarcitoria in appello

12 Nov 2024
12 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che in grado d’appello vige il cd. divieto di ius novorum, in base al quale non è possibile in secondo grado procedere ad alcun ampliamento della domanda, anche quale conseguenza logica dell’onere di specificità delle censure dedotte in primo grado nei confronti degli atti in tale giudizio gravati. La ratio di tale divieto affonda le proprie radici nell’essenziale esigenza di rispettare il doppio grado di giurisdizione e, pertanto, postula l’immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. L’effetto devolutivo dell’appello è consacrato dall’art. 104 c.p.a., secondo cui nel giudizio di secondo grado non possono essere proposte domande nuove (fermo restando quanto previsto nell’art. 34, co. 3 c.p.a.) né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, il quale assicura che l’oggetto del giudizio di secondo grado non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il primo giudice con la sentenza impugnata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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