Gli amministratori vogliono i dossi? Se non sono a norma la responsabilità penale ricade sul tecnico comunale e sul costruttore
La Cassazione penale conferma la condanna per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza stradale, per un tecnico comunale ed un imprenditore.
L’accusa ha contestato al tecnico comunale, che aveva disposto la realizzazione di un dissuasore di velocità in una via di quel centro senza effettuare il controllo di esecuzione, e all’esecutore, quale legale rappresentante della ditta che aveva realizzato l’opera, risultata non conforme al dettato dell’art. 179 co. 9 Reg. C.d.S., in quanto non adeguatamente segnalata e di profilo errato, di avere — per colpa generica e specifica (in violazione dell’art. 179 cit.) — causato il decesso del motociclista, il quale, percorrendo quella strada a bordo del proprio motociclo e alla velocità di circa 85-90 km/h (superiore al limite imposto di 50 km/h), non si avvedeva del dosso, perdendo il
controllo del veicolo condotto, cadendo a terra e urtando violentemente contro il muretto in cemento ivi esistente, riportando lesioni dalle quali derivava immediatamente la morte.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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