Convegno sulle autorizzazioni paesaggistiche: casi concreti problematici e possibili soluzioni
Il Convegno è organizzato dal Comune di Spinea, con il coordinamento dell'arch. Fiorenza Dal Zotto, per venerdì 10 febbraio 2023, ore 9.00 – 13.30, con possibilità di partecipazione in presenza e anche online.
Relatori:Â prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Veronese.
Programma e modalitĂ di iscrizione:
per il punto 10-
– la porzione di edificio non risulta sanabile sotto l’aspetto paesaggistico, per quanto disposto dall’art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22-01-2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni ), Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per le opere che hanno comportato aumento del volume autorizzato non può essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Per le stesse va ordinata la demolizione.
Appunti-
punto 1) – va garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e l’esercizio di finzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, per potere esercitare la delega-
punto6)- circolare n. 42 del 2012, che parla di modifiche percettibili, quindi di rilevanza o meno paesaggistica-
Alla fine va rilasciata una VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA “POSTUMA” (art. 167 comma V° D.lgs n. 42/2004) – antecedentemente all’imposizione del vincolo paesaggistico.
Punto 7)- risponde: l’art. 17 c. 2 del Dpr 37/2017-
punto 8 ) mi pare che le norme citate siano superate dalla legge n. 34/2022, art. 9- e seguenti –
-sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
che sostituisce l’art. 5 c. 7-bis del Dlgs. n. 28/2011-
punto 13) se in conferenza di servizi, la Soprintendenza si esprime non solo sulle opere di urbanizzazione ma anche sui fabbricati, l’autorizzazione paesaggistica è unica-
grazie, ho preso nota e approfondremo durante il seminario. Buona giornata
Era interessante commentare il post del 09 gennaio –
Nel caso di specie, il Comune rilasciava (illegittimamente) una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sottoposta a condizioni, per opere di realizzazione di nuovi volumi e superfici utili in zona paesaggistica.
La Corte di cassazione penale ha affermato che: a) il rilascio della sanatoria urbanistica (peraltro illegittima) non incide sulla compatibilità paesaggistica; b) ai fini dei reati paesaggistici, la nozione di volumetria e di superfici utili deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio; c) la mancanza di compatibilità paesaggistica impedisce il rilascio della sanatoria ex art. 36.;
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