Ritardo della P.A. e diligenza del privato nell’evitare i danni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che non sono risarcibili i danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, in base al principio sancito dall’art. 30, co. 3 c.p.a., ricognitivo dell’interpretazione evolutiva attestata per l’art. 1227, co. 2 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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