Diniego di sanatoria e autorizzazione paesaggistica postuma
Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza di sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia.
Il Comune, però, constatava che la rappresentazione dello stato di fatto presentava degli errori e, in ogni caso, non sussistevano i requisiti della doppia conformità .
Per l’effetto, il Dirigente comunale comunicava al privato che non si sarebbe dato avvio al subprocedimento finalizzato al rilascio del decreto di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Il TAR Veneto ha confermato che il mancato ottenimento della sanatoria edilizia rende improcedibile, per carenza d’interesse, l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, la quale è atto presupposto, ancorché autonomo, rispetto al titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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post del 10 novembre 2022 –
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’autorizzazione paesaggistica a sanatoria è un provvedimento autonomo rispetto al permesso di costruire (ancorché la prima sia un presupposto del secondo), ha presupposti diversi e riguarda il solo aspetto di compatibilità paesaggistico e non profili edilizi o urbanistici tra i quali l’esistenza del titolo abilitativo.
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