Il Consiglio di Stato sull’articolo 34 del DPR 380/2001: più che un illecito permanente è un abuso eterno e senza speranza
Il Consiglio di Stato fa il punto sulla c.d. fiscalizzazione prevista dall'articolo 34 del D.P.R. 380/2001.
La sentenza rende evidente ancora una volta che, finchè si resterà inchiodati al dogma che tutti gli abusi edilizi non sanati o insanabili, anche quelli di modesto rilievo pratico, sono illeciti permanenti (e da sanzionare con la normativa oggi vigente, anche se diversa da quella della realizzazione delle opere) sarà impossibile fare un passo in avanti ragionevole e di buon senso in questa materia.
Il Consiglio di Stato ribadisce anche che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria - posta da tale normativa - deve essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.
E il certificato di agibilità non ha effetto sanante.
Post di Daniele Iselle Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Buongiorno.
Mi permetto una riflessione, anche se temo troppo semplice per essere valida.
L’art. 9-bis, dpr 380 prevede che un fabbricato è “in regola” se c’è un titolo che lo legittima.
L’art. 34 prevede che se non posso demolire senza pregiudicare la parte regolare, l’amministrazione applica una sanzione pecuniaria in luogo della sanzione demolitoria.
Pagata la sanzione non posso essere costretto a demolire la parte quindi ho il diritto di mantenerla fintanto che rimane in essere la condizione di pregiudizio alla parte regolare in caso di demolizione. Sono legittimato a mantenerla.
Questo atto, di solito accompagnato da elaborati grafici per identificare la parte, non è quindi un “titolo” che legittima il mantenimento della parte non sanabile?
Da tecnico, dico che se risponde alla previsione di una legge che mi permette di mantenerlo in essere posso dichiarare che che quel fabbricato è legittimo, seppur condizionato.
Aggiungo che se è legittimo può accedere anche alle detrazioni.
Buone cose a tutti.
Scusate- la LR n. 19/2021 art. 6 come si innesca nel meccanismo, non supera il concetto di abuso permanente e senza speranza???- in sostanza, cosa è cambiato rispetto alla sentenza
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