Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Il TAR Palermo ha ricordato che l’art. 38 T.U. edilizia può essere applicato alle sole ipotesi in cui il titolo sia stato annullato per vizi di carattere formale o procedurale, non in presenza di un vizio di natura sostanziale (cfr. di recente anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 17/2020).
Nel caso di specie, trovava applicazione anche l’art. 48 T.U. edilizia, secondo cui è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30.01.1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17.03.1985.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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