La parziale difformità ai sensi dell’art. 34 T.U. edilizia
Il TAR Palermo ha affermato che la parziale difformità si distingue dalla difformità totale e dalle variazioni essenziali, poiché riguarda le modificazioni che incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Nel caso di specie, il fabbricato si rivelava un organismo edilizio totalmente differente per caratteristiche, dimensioni, volumetria e destinazione d’uso rispetto al manufatto originario, risultando il combinato di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e di lavori realizzati in totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire: si doveva perciò applicare l’art. 31 e non l’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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