La sanzione pecuniaria dell’art. 33, comma 2, d.p.r. n° 380 del 2001, deve fare riferimento al valore degli immobili alla data di ultimazione dei lavori

23 Mag 2016
23 Maggio 2016

L'articolo 33 del D.P.R. 380 del 2001 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.

La prima parte del comma 2 stabilisce che: "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di   valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione...".

Il TAR Veneto chiarisce che la sanzione  deve fare riferimento al valore degli immobili alla data di ultimazione dei lavori e non a a quella di applicazione della sanzione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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