E’ legittimo il diniego fondato su ragioni diverse da quelle contenute nel preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis, l. n. 241/1990?
Dice di si la sentenza del TAR Veneto n. 1105 del 2013.
Scrive il TAR: "E’ principio ormai consolidato della giurisprudenza (per tutti T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04-02-2013, n. 336) quello in base al quale “non costituisce apprezzabile violazione procedurale l'ipotesi in cui il preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis, l. n. 241/1990 non presenti una delle contestazioni trasfuse, poi, nell'atto impugnato a fondamento del rigetto, ove quest'ultimo sia autonomamente supportato da valide e diverse motivazioni, tali da sostenerlo a prescindere dalla illegittimità delle ragioni in esso trasfuse per la prima volta”.
2.1 Si consideri, ancora, che secondo quanto affermato da un altrettanto recente e costante orientamento (Cons. Stato Sez. IV, 20-02-2013, n. 1056) è necessario adottare un’interpretazione dell’art. 10 bis non formalistica, dovendosi invece avere riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio subito dalla ricorrente.
2.2 Così è nel caso di specie, laddove il provvedimento di rigetto risulta essenzialmente fondato sulla violazione della distanza minima dei fabbricati, circostanza quest’ultima che risulta dirimente al fine di sancire la legittimità del provvedimento ora impugnato".
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