Manufatto abusivo e inapplicabilità del c.d. “terzo condono”
Il manufatto è considerato abusivo perché costruito in un’area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, confermato dal D.M. 1.8.1985 (G.U. 223 del21.9.1985).
Pertanto, non è possibile procedere ad una regolarizzazione dello stesso in base a quanto disposto dalla legge 47/1985, in quanto il c.d. “terzo condono” è escluso quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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