Ordine di demolizione del Giudice penale, sanatoria con opere ex art. 36 d.P.R. 380/2001 concessa dal Comune e normativa antisismica
La Corte di cassazione penale (in una fattispecie risalente al 2021) ha affermato che è illegittimo, e tale da non determinare l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, il rilascio di un permesso di costruire (PdC) in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica.
In ogni caso, il predetto provvedimento, se anche avesse potuto elidere il reato propriamente edilizio, non avrebbe potuto avere nessuna valenza quanto ai reati previsti dalla legislazione antisismica, essendo anzi questa tale da precludere anche la possibilità di rilascio del PdC in sanatoria per cd. doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Si dovrà capire come coordinare questi princìpi con le novità apportate dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Per come ho compreso io la questione, credo che Lei faccia riferimento all’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001.
Tale norma consente di elidere il reato edilizio in senso stretto, anche con incidenza sulla normativa antisismica. In questi casi, è possibile il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in ipotesi di cosiddetta “doppia conformità asincrona”, condizionata.
Resta però fermo il profilo penale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!