Ordine di demolizione impartito dal giudice penale
La Corte di cassazione penale ha affermato che l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, salva la facoltà dei medesimi di far valere, sul piano civile, la responsabilità , contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
L’eventuale rilascio di una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non esime dall’eseguire l’ordine di demolizione del giudice penale (risultato ottenibile solo con l’ottenimento di un condono).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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