Per l’agibilità i requisiti di aeroilluminazione sono inderogabili e il condono va rilasciato anche se poi l’immobile non potrà avere l’agibilità
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1123 del 2014.
Scrive il TAR: "Con specifico riferimento alle argomentazioni svolte da parte ricorrente nel corso della discussione in camera di consiglio, e relative al fatto che l’annullamento del certificato di agibilità si sarebbe basato su sopralluogo ULSS effettuato solo dall’esterno, il Collegio rileva ancora, ad abundantiam, che gli inconvenienti igienico sanitari riscontrati ( altezza interna e aeroilluminazione) sono riscontrabili dalle planimetrie e, per quanto riguarda la superficie finestrata, anche solo dall’esterno e che, in particolare, la carenza dei requisiti di aeroilluminazione contrasta con prescrizioni normative inderogabili (Consiglio di Stato,V , 03/06/2013 N. 3034), tanto più che è già stato ampiamente chiarito dalla giurisprudenza che i requisiti per il rilascio del condono possono sussistere indipendentemente da quelli per l’ottenimento dell’agibilità (Consiglio di Stato, V, 05/04/2005, N.1543)".
Dario Meneguzzo - avvocato
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