Concorsi pubblici: la commissione ha un forte potere discrezionale

19 Set 2014
19 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 16 settembre 2014 n. 1208 si sofferma sulla valutazione dei titoli per poter accedere ad un concorso pubblico universitario, riconoscendo che la commissione ha un forte potere discrezionale.

Innanzitutto il Collegio ricorda la normativa vigente nella materia de qua: “Quanto al primo profilo, pare opportuno ricordare che l’art. 2 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 –recante “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010” – dispone, per quanto qui interessa, che “Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati….”” ed ancora: “i osserva, richiamando anche quanto già esposto in precedenza sotto questo profilo, che l’art. 3 del D.M. n. 243/2011, prevede, tra l’altro, che “Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a)  originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b)  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d)  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.”.

Chiarito ciò i Giudici statuiscono che “Dal quadro normativo esposto, emerge, dunque, che, ai fini della “motivata valutazione” e della “valutazione comparativa” relative alle procedure di pubbliche selezioni dei destinatari di contratti ex art. 24 legge n. 2409/2010, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto fare riferimento, in primis, allo specifico settore concorsuale –che, come detto, nel caso in esame è il settore 08/E2: Restauro e Storia dell’Architettura -, con la conseguenza che correttamente sono stati presi in considerazione titoli attinenti a tale settore concorsuale, che comprende sia il SSD ICAR 18 che il SSD ICAR 19; sotto questo profilo, dunque, l’operato della Commissione, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non risulta affetto da illegittimità per violazione delle norme sopra richiamate. La Commissione, peraltro, sempre in base al dettato normativo esposto, avrebbe dovuto considerare anche il profilo definito con l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, valutazione che effettivamente è avvenuta, atteso che un tanto emerge dai verbali della procedura concorsuale”.

Alla luce di ciò concludono che “come noto, costante giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in più occasioni, che le valutazioni delle commissioni giudicatrici nei concorsi costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità che è riconosciuta all’organo deputato alla selezione di coloro che, tra tutti i candidati al concorso, risultano essere i migliori; tali valutazioni non possono essere sostituite da quelle effettuate dal giudice amministrativo, perché ciò significherebbe impingere nel merito dell’azione amministrativa, restando salve le sole ipotesi in cui la detta azione non sia “ictu oculi” viziata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ( a titolo puramente esemplificativo Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2004; id., 1 febbraio 2013, n. 614; id., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; id., sez. III, 23 marzo 2012, n. 1690;TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 maggio 2014, n. 4907; TAR Abruzzo, sez. I, 7 novembre 2013, n. 930; TAR Puglia, Bari, sez. II, 23 maggio 2013, n. 817; TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 147; id., sez. I, 5 settembre 2012, n. 7562; id., 7 agosto 2012, n. 7288; id., 8 maggio 2012, n. 4128; TAR Campania, Salerno, sez. II, 6 aprile 2012, n. 656)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1208 del 2014

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