Riaperto il condono edilizio per la valorizzazione degli immobili pubblici

31 Gen 2014
31 Gennaio 2014

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133, coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5 

Vigente al: 29-1-2014   
 Titolo I Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici 

                               Art. 3
Disposizioni in materia di immobili pubblici

  1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di finanza  pubblica  ((,  anche   allo   scopo   di   prevenire   nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo )) le disposizioni di cui al (( sesto comma )) dell'articolo 40  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, si applicano anche alle alienazioni di immobili  di  cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato ((  sesto  comma  ))  dell'articolo  40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere presentata entro  un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

Riferimenti normativi: 
 
Si riporta il testo vigente  dell'articolo  40  della legge  28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di controllo 

dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):
             

Art. 40 (Mancata presentazione dell'istanza).
 
comma 6.  Nella  ipotesi  in   cui   l'immobile   rientri   nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della  presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria puo'  essere  presentata entro  centoventi   giorni   dall'atto   di   trasferimento dell'immobile purche' le ragioni  di  credito  per  cui  si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.". 
geom. Daniele Iselle
Tags: , ,
3 replies
  1. katia says:

    il condono è un salva opere se non c’èra un bel problema salvaguardare le costruzioni irregolari.

    Rispondi
  2. stefano says:

    Il condono di per se non è certo ina cosa encomiabile, ma pensare che un soggetto privato acquisti un immobile pubblico e poi non lo possa usare perché presenta degli abusi, questo sarebbe paradossale!
    Come al solito comunque la legge secondo me presenta delle zone d’ombra, perché quel comma si applica ad altre fattispecie.
    Grazie comunque per la preziosa segnalazione.
    Stefano

    Rispondi
  3. Stupefatto says:

    Adesso i condoni si fanno: “…allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo…”.
    Aveva ragione P.P. Pasolini quando scriveva:”…Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia…”

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC