Sanatoria edilizia e preavviso di rigetto

26 Mar 2026
26 Marzo 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001), quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire alla P.A. elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione delle norme da applicare.

Affinché la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 comporti l’illegittimità del provvedimento impugnato, però, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. La violazione dell’art. 10-bis cit. è idonea a determinare l’annullamento del diniego di sanatoria, qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dal privato, sia dubbio che, in caso in osservanza delle disposizioni procedimentali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto.

Nel caso di specie, la sanatoria non era comunque concedibile, giacché attualmente l’area in questione ricade in Zona A, inserita all’interno di un Piano Particolareggiato con la previsione di demolizione dell’opera abusiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Si tratta di applicazione del principio di non annullabilità dei vizi formali quando l’atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
    Se l’esito della sanatoria era comunque impossibile, la violazione procedimentale è irrilevante.

    Il TAR sta dicendo proprio quello che deriva dall’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.

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    • Anonimo says:

      qualche dubbio ci sarebbe sulla sentenza del TAR: nel comma 2 citato, nel 2020, hanno introdotto alla fine questo: La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.

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  2. Anonimo says:

    Il contraddittorio rileva solo se non è inutiliter datum, ossia quando sussiste un margine anche solo potenziale di incidenza sull’esito del procedimento.

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