Si può chiedere il condono ex l. 47/1985 di un immobile abusivo comprato ad un’asta giudiziaria?
La norma di riferimento è l’art. 40, co. 6 l. 47/1985 ss.mm.ii.: “Nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge”.
Ad una prima lettura, molti aggiudicatari potrebbero sperare che la sola presenza di un procedimento esecutivo legittimi a chiedere il cd. primo condono a beneficio dell’immobile comprato all’asta giudiziaria.
Tuttavia, alla luce del chiaro dettato della norma, i Giudici civili e amministrativi hanno chiarito che si può ottenere il condono solo in caso di anteriorità del credito dell’esecutante alla data del 17 marzo 1985.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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