Un’opera abusiva non può essere sanata con una procedura di sportello unico per le attività produttive
Il TAR Veneto respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale il suo intervento abusivo di nuova costruzione deve ritenersi sanabile in applicazione o dell’art. 2 o dell’art. 3 della legge regionale veneta 31 dicembre 2012, n. 55, che prevede delle procedure urbanistiche semplificate volte ad agevolare l’insediamento e l’ampliamento delle attività di imprese.
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