Compartecipazione dei Comuni alle spese per prestazioni socio-assistenziali in favore di disabili
Il TAR Brescia ha affermato che è illegittima la disposizione di un regolamento comunale che, nel prevedere una formula matematica per il calcolo della quota di compartecipazione dell’interessato al costo delle prestazioni socio-assistenziali erogategli, fissi per tale compartecipazione una percentuale minima, la quale prescinde totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Comune avrà l’obbligo di rideterminare la formula prevista dal regolamento comunale in modo che agli interessati non sia imposta una compartecipazione al costo maggiore rispetto al proprio ISEE.
In materia di compartecipazione dei comuni alle spese per le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore dei disabili ai sensi della l. 328/2000, è illegittima la determinazione comunale che stabilisce la quota di compartecipazione dell’interessato alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie eseguite in suo favore, senza avere previamente accertato nel contraddittorio quali siano i trattamenti ai quali egli è concretamente sottoposto, e avere stabilito poi, sulla base di ciò, in quale delle previsioni normative rilevanti rientrino quei trattamenti, e quale sia conseguentemente la quota di spesa di cui deve farsi carico il servizio sanitario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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