Prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex l. 689/1981
La l. 689/1981 regola in via generale l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Ai sensi dell’art. 28 l. cit., tali sanzioni sono soggette ad un termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Parte della giurisprudenza, però, interpreta questa norma in modo diverso, a seconda che l’illecito sanzionato abbia carattere istantaneo o permanente.
La distinzione sta in questo: se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta non può più essere utilmente tenuta, si ha un illecito istantaneo, perché l’inosservanza del dovere ha causato l’irreparabile e definitiva lesione dell’interesse perseguito dalla legge; se, invece, l’azione prescritta può essere utilmente compiuta anche successivamente alla scadenza del termine, si ha un illecito permanente.
In materia urbanistica e paesaggistica, gli abusi edilizi tendono ad avere carattere permanente, perché la loro eventuale rimozione guarirebbe la lesione all’interesse pubblico.
Ebbene, secondo alcuni Giudici, in caso di illecito permanente, il termine di prescrizione della relativa sanzione amministrativa inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza dell’illecito, cioè dalla rimessione in pristino e/o dal pagamento della sanzione irrogata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che questo orientamento si discosti troppo dal dettato normativo: di conseguenza, ha statuito che anche per gli illeciti permanenti il termine di prescrizione decorra dal tempo di commissione della condotta illecita.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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