Soppressione dell’autonomia scolastica nei Comuni montani
Il Consiglio di Stato ha affermato che la tutela dei Comuni montani, che si inserisce nel quadro dei principi espressi dall’art. 44 Cost., è stata riconosciuta dal legislatore nazionale lungo tutto il percorso evolutivo che ha riguardato gli atti di organizzazione del settore scolastico, come confermato anche dall’art. 1, co. 557 l. 197/2022, che ha introdotto nel testo dell’art. 19 d.l. 98/2011 (come convertito dalla l. 111/2011) il comma 5-quater, ove espressamente viene contemplata la “necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
Sebbene non sussista una radicale preclusione, in sede di approvazione del piano per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, alla possibilità di procedere alla soppressione dell’autonomia scolastica in relazione ad istituti localizzati nei Comuni montani, ciò può avvenire solo all’esito di adeguata istruttoria, con l’acquisizione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, nonché con l’esplicitazione adeguata dei giustificativi alla base delle scelte adottate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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