Modifiche introdotte dal d.l. 19/2026 in materia di PNRR e di molto altro
Con il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 41 del 19.02.2026), sono state approvate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
Il decreto è consultabile al link:
Esso contiene numerose modifiche normative.
Fermo restando che dovrà essere convertito dal Parlamento (eventualmente con modifiche), l’art. 5, co. 1 d.l. cit. contiene modifiche alla l. 241/1990, in particolare all’art. 14-bis (Conferenza semplificata), all’art. 14-ter (Conferenza simultanea), all’art. 19 sulla SCIA e all’art. 20 sul silenzio-assenso.
L’art. 6, co. 4-6 d.l. cit. trasferisce ufficialmente dal Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato la competenza a decidere il ricorso straordinario.
novelle alla l. 241-1990 apportate dal d.l. 19-2026
novelle al d.P.R. 1199-1971 apportate dal d.l. 19-2026
In maniera esemplificativa e non esaustiva, l’art. 1 d.l. cit. contiene nuovi obblighi di aggiornamento del cronoprogramma in capo ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
L’art. 3, co. 3 d.l. cit. si occupa delle spese che i Comuni con meno di 3.000 abitanti sostengono per il Segretario comunale.
L’art. 5, co. 1 d.l. cit. contiene modifiche alla l. 241/1990, in particolare all’art. 14-bis (Conferenza semplificata), all’art. 14-ter (Conferenza simultanea), all’art. 19 sulla SCIA e all’art. 20 sul silenzio-assenso.
L’art. 5, co. 2 d.l. cit. si occupa della collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade.
L’art. 6, co. 2 d.l. cit. rende di durata illimitata la carta d’identità elettronica rilasciata a chi ha più di 70 anni, anche ai fini dell’espatrio; il successivo comma 3 introduce la tessera elettorale in formato digitale.
L’art. 6, co. 4-6 d.l. cit. trasferisce ufficialmente dal Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato la competenza a decidere il ricorso straordinario.
L’art. 9 d.l. cit. introduce semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale.
L’art. 10 d.l. cit. introduce semplificazioni in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e alla navigazione.
L’art. 14 d.l. cit. modifica il codice dell’ambiente in materia di bonifiche, industria insalubre e rifiuti.
Gli artt. 16 e 17 d.l. cit. si occupano rispettivamente della giustizia tributaria e della giustizia civile.
Post di Alberto Antico – avvocato

Per capire cosa cambia in conferenza:
b) il giorno 02/04/2026 (15 gg) è il termine perentorio, entro il quale richiedere eventuali
integrazioni documentali o chiarimenti, da parte delle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L. 241/1990, relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni stesse o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il giorno 18/05/2026 (60 gg) è il termine perentorio entro il quale devono essere rese le
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, da parte delle Amministrazioni in indirizzo;
d) il giorno 28/05/2026 (+10 gg) si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona
, ex art. 14-ter, L.241/1990, che verrà convocata con separato provvedimento al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14-bis, comma 6 della L. 241/1990;
e) qualora vengano richieste integrazioni documentali ai sensi dell’art. 2, c. 7 della L. 241/1990, verranno comunicati i nuovi termini e le nuove date relative ai punti c) e d).
MA QUALCUNO INDIGNATO NON CE MAI DENTRO QUESTO SITO?
Conferenza di servizi: termini più brevi, decisioni più strutturate
La conferenza di servizi è il meccanismo che consente a più amministrazioni di esprimere le proprie valutazioni contemporaneamente, invece di farlo in sequenza. È lo strumento chiave per i procedimenti edilizi e urbanistici complessi, e la sua durata è stata storicamente uno dei principali fattori di allungamento dei tempi autorizzativi.
Cosa cambia nei termini
Istituto Prima del DL 19/2026 Dopo il DL 19/2026
Conferenza semplificata — termini standard 45 giorni 30 giorni
Conferenza semplificata — tutele ambientali/culturali 90 giorni 60 giorni
Conferenza simultanea — termine massimo 45 giorni 30 giorni
Conferenza simultanea — tutele speciali 90 giorni 60 giorni
Convocazione conferenza in forma simultanea 45 giorni 30 giorni
DA NOTARE: È lo strumento chiave per i procedimenti edilizi e urbanistici complessi, e la sua durata è stata storicamente uno dei principali fattori di allungamento dei tempi autorizzativi.
Sulla carta: Taglia di un terzo dei tempi procedimentali
Nella pratica:
Non cambia la struttura del procedimento
Non elimina passaggi, pareri o vincoli
Se gli enti sospendono, il guadagno può ridursi
Ma la cosa e che se si parla di complessità, questa presunta semplificazione, a cosa porta? È un segnale politico/organizzativo forte spinta alla semplificazione?
Il punto è questo: complessi, si riferisce alla natura degli interventi
allungamento dei tempi, si riferisce alla presunta lentezza dello strumento/procedimento
Ma se i casi sono complicati, il cambiamento è rivoluzionario? se la complessità resta, si tratta di una semplificazione quantitativa (meno giorni), e se non cambia la struttura del procedimento, a fronte di cosa questa modifica SERVE, se non cambia la struttura del procedimento? risultato: meno tempo per fare istruttorie.
Ma ecco il vero motivo: Per imprenditori, investitori immobiliari e privati, si apre una stagione in cui i tempi di risposta della PA diventano, almeno sulla carta, più prevedibili. MA NON SI CAPISCE PRIMA DOVE NON LO ERANO SINCERAMENTE
Si potrebbe dire: il DL taglia “tempo morto” amministrativo
-accelera dove già funzionava abbastanza bene
-incide poco dove il sistema è già lento per struttura
-accorcia i tempi puliti
-riduce le attese fisiologiche
Ma la complessità resta.
*Dove sta davvero il punto
Questa riforma interviene su una sola leva:
ridurre i tempi disponibili agli enti
Ma non interviene su:
• carichi di lavoro
• carenza di personale
• complessità tecnica delle valutazioni
• responsabilità (soprattutto per pareri “sensibili”)
È una riforma che funziona bene:
• nei numeri (statistiche sui tempi)
• meno nella realtà dei procedimenti complessi
NIENTE DA FARE: ANCI E ANTEL SILENZIO ASSOLUTO
Il punto chiave, quello davvero decisivo.
Il DL interviene su:
-quanto tempo hanno gli enti
Ma NON su:
-quante cose devono fare
-quanto è complesso il procedimento
Si accetta la sfida sulla Scia:
Con questa riforma diventa fondamentale il ruolo del tecnico asseveratore, perché se assevera il falso sulla conformità al piano o ai vincoli, può configurarsi anche responsabilità professionale e penale.
Allora si può bloccare la SCIA quando:
-manca autorizzazione paesaggistica
-l’impianto viola il PGIP o la mappatura
-viola le regole dell’articolo 23 del Codice della strada.
Anzi, senza autorizzazione paesaggistica preventiva, la SCIA è inefficace.
Vedo modifiche in vista al decreto.
Con riferimento al d.l. 19/2026, art. 5, comma 2, e alla modifica che incide sui tempi di espressione dei pareri nella Conferenza di servizi decisoria, si prevede un termine ordinario di 30 giorni (in luogo dei precedenti 45).
Nella proposta emendativa, ANCI dichiara di essere favorevole all’obiettivo di accelerare il procedimento attraverso la Conferenza di servizi. Tuttavia richiama l’attenzione sull’opportunità di non ridurre ulteriormente tale termine al di sotto dei 30 giorni, un’ulteriore compressione dei termini potrebbe generare criticità operative, poiché ciò rischierebbe di mettere in discussione la qualità dell’istruttoria che gli enti sono chiamati a svolgere.
In sostanza, il messaggio è che, pur condividendo l’esigenza di semplificazione e accelerazione procedurale, ANCI ritiene che il limite dei 30 giorni rappresenti un tempo complessivamente accettabile per consentire agli enti di svolgere adeguatamente le proprie valutazioni. COMPLIMENTI
Art. 5
Misure in materia di regimi amministrativi
L’art. 5, co. 2 d.l. cit. si occupa della collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade. Che semplificazione! La SCIA al posto dell’autorizzazione. In linea generale con il co.1, quando non si può intervenire alla fonte, si ricorre a modifiche estemporanee qua e là. 30 giorni al posto di 45 e 60 al posto di novanta… non si capisce a cosa servono questi cambiamenti.
La questione è molto più complessa di come appaia:
Una novità importante che comporterà fin da subito cambiamenti sulle procedure amministrative di rilascio autorizzazioni con conseguenze dirette anche per la gestione del Canone Unico. Un cambiamento normativo che dovrà necessariamente trovare spazio all’interno dei Regolamenti Comunali e nei delicati processi autorizzatori che vedono abitualmente coinvolti diversi settori degli enti locali che dovranno, entro tempistiche preordinate, coordinarsi e definire tutti i passaggi e pareri, al fine di completare l’iter entro tempi certi dettati dalla normativa. Il pericolo da scongiurare si chiama “silenzio inadempimento”.
Diventa a questo punto fondamentale riorganizzare i procedimenti per ottimizzare i processi e scongiurare il pericolo rappresentato dalla perdita del controllo del proprio territorio in tema di installazione mezzi pubblicitari. Diventa importante altresì aprire canali informativi tra uffici di diversi enti territoriali allorquando le SCIA presentate si riferiscono a installazione eseguite lungo le strade appartenenti a enti diversi dal Comune.
L’introduzione della norma riporta d’attualità due temi: il primo, la necessità per i Comuni di dotarsi di un piano generale degli impianti pubblicitari, a cui i tecnici abilitati coinvolti nella presentazione delle pratiche dovranno necessariamente fare riferimento in fase di asseverazione, il secondo, le modalità di pagamento del canone che a mente del comma 835 della legge 160/2019 deve avvenire contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo, ovvero al rilascio dell’autorizzazione all’installazione.
In merito al primo tema, oggi più di prima, è indispensabile fissare delle regole a cui attenersi per l’installazione di mezzi pubblicitari, e in questo senso il Pgip rappresenta senza dubbio lo strumento più adatto che tutela l’ente locale nella salvaguardia del proprio territorio condizionando la presentazione della SCIA al rispetto delle regole in esso contenute. Basarsi viceversa solo sulle disposizioni e sui vincoli imposti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, non è più sufficiente a tutelare il demanio pubblico e a scongiurare la proliferazione di impianti per la diffusione pubblicitaria nel proprio territorio sempre più fragile.
Fonte: il sole24ore
Buon giorno Avvocato, l’articolo n. 5 del DL 19/2026 che modifca la L. 241/1990 si applica subito, ancorchè il decreto dovrà essere convertito?. Grazie.
Buongiorno, l’art. 32, co. 1 d.l. 19/2026 afferma che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò significa che è entrato in vigore il 20.02.2026.
Non rinvengo eccezioni di sorta per l’art. 5 d.l. cit., quindi è da presumere che anch’esso sia entrato in vigore il 20 febbraio u.s.
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