La responsabilità del proprietario del fondo per illecito abbandono di rifiuti
Il TAR Veneto ha affermato che la responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti postula l’accertamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o da posizione. Nondimeno, la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area, segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti.
L’accertamento della responsabilità va effettuato in contraddittorio e può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime d’esperienza.
Nel caso di specie, il privato rivelava di essersi disinteressato della custodia del terreno, dichiarando in sede di sopralluogo “di non venire mai in quell’area”. La conoscenza della presenza da tempo di rifiuti esigeva l’attivazione per la bonifica o quantomeno per la protezione dell’area mediante recinzione, apposizione di cartelli o altri comportamenti idonei, a nulla rilevando l’acquisto del terreno contiguo soltanto poco tempo prima l’emanazione dell’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006, circostanza semmai aggravante e non esimente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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